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Ordinanza — n. 36513/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding habitual conduct and intent under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Mauro Figoli, challenged a lower court decision regarding the exclusion of the habitual conduct hypothesis under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the appeal generic and unfounded because it failed to address the specific arguments concerning the appellant's multiple prior evasion precedents and the intensity of his intent.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment excluding the hypothesis of habitual conduct under Article 131-bis of the Penal Code is inadmissible if it is generic and fails to specifically address the documented prior precedents and the intensity of the intent.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code habitual conduct exclusion inadmissible appeal intensity of intent procedural costs Cassa delle ammende generic appeal punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGOLI MAURO nato a GENOVA il 27/03/1957 avverso la sentenza del 26/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base della esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., correlate alla abitualità della condotta, documentata dai plurimi precedenti per evasione, e alla particolare intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025