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Ordinanza — n. 36511/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and unfounded due to insufficient grounds for lenient sentence on cocaine trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Amin Morad inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal generic and unfounded because it lacked specific arguments to justify a sentence slightly below the intermediate measure for over a hundred minor cocaine transfers. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the sentencing rationale.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic appeals lacking concrete grounds to challenge the sentencing rationale are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal cocaine trafficking sentencing leniency procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIN MORAD (CUI 01XBJ8C) nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio leggermente inferiore alla misura intermedia, per oltre un centinaio di cessioni di modiche quantità di cocaina, correlate alla considerazione di numerosi precedenti, specifici e non, a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025