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Ordinanza — n. 36504/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to generic challenge on recidivism and failure to substantiate lack of danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Ligouri Alessandro, challenged the lower court's finding of recidivism and continued dangerousness based on his prior similar proceedings. The court rejected these arguments as generic, noting that the lower court correctly utilized the history of analogous cases to establish the appellant's unbroken danger.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse against a judgment on recidivism and dangerousness is inadmissible if it is merely generic and fails to provide specific arguments refuting the factual basis of the lower court's assessment of the appellant's unbroken danger.

Parole chiave

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recidivism assessment continued dangerousness inadmissible recourse generic challenge Corte di Cassazione procedural inadmissibility prior proceedings pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ALESSANDRO (CUI 036AONV) nato a CARMAGNOLA il 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare la ritenuta sussistenza della recidiva, che ha correttamente valorizzato l'inincidenza delle. plurime precedenti vicende processuali - sintomaticamente analoghe a quella per cui si procede - sulla ininterrotta pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025