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Ordinanza — n. 36503/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific continuation of penalty argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36503/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lafleur Emanuele Medis Shinary inadmissible. The appellant argued for the illegality of the continued penalty regarding a specific crime, but the court found the first ground generic because no separate continuation was applied in the first instance. Additionally, the second ground concerning evidence distortion was deemed clearly generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, such as claiming a lack of specific continuation of penalty without prior devolution of issues, or alleging evidence distortion without concrete factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds continuation of penalty evidence distortion Cassation procedure perseguimento penale per diffamazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR EMANUELE MEDIS SHIARY (CUI 05TT9K1) nato a IVREA il 26/02/1998 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; / OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla illegalità della pena in continuazione in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. è genericamente proposto, non essendo stata applicata la continuazione per tale reato, separatamente punito già in primo grado senza alcuna specifica devoluzione in appello di questioni sulla omessa continuazione di tale reato con quelli di cui ai restanti capi;

Ritenuto che il secondo motivo in ordine al travisamento della prova è palesemente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025