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Ordinanza — n. 36502/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against recidivism finding due to multiple prior proceedings and lack of repentance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36502/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the lower court's assessment of recidivism correct, noting the appellant's multiple prior proceedings demonstrated high danger and a lack of repentance. Consequently, the appeal was rejected because it was manifestly unfounded regarding the non-occasional nature of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a recidivism finding is inadmissible if the lower court correctly assessed the appellant's multiple prior proceedings as evidence of danger and lack of repentance, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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recidivism assessment multiple prior proceedings lack of repentance inadmissible appeal Corte di Cassazione pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGOGNO JOSEPH nato a ALBA il 17/02/1981 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare la ritenuta sussistenza della recidiva, che ha correttamente valorizzato l'inincidenza delle plurime precedenti vicende processuali sulla pericolosità del ricorrente, la mancanza di resipiscenza e la natura non occasionale del reato per il quale si era proceduto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025