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Ordinanza — n. 36499/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised four grounds, including the nature of a shared stairwell, the presence of multiple people, and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as either repetitive, generic, manifestly unfounded, or a generic criticism of the lower court's discretionary power regarding probation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in facts; generic criticisms of the lower court's discretion or repetitive questions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument discretionary power Article 131-bis procedural costs shared stairwell probation suspension dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo sulla ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINESE MARIA INCORONATA nato a LUCERA il 06/10/1964 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la natura del pianerottolo condominiale costituisce reiterazione di questione alla quale la sentenza ha correttamente risposto richiamando il già affermato principio di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo sulla presenza di più persone é genericamente proposto rispetto alla individuazione di tale presupposto effettuata dal giudice di merito nei due segmenti della condotta (v. pag. 3 della sentenza);

Ritenuto che il terzo motivo sulla ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato rispetto alla rilevata ostatività del reato in contestazione e alla manifesta infondatezza della questione di legittimità a riguardo; Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza in fatto di prognosi favorevole sulla base dell'abuso di sostanze alcoliche da parte della ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025