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Ordinanza — n. 36498/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding liability and sentencing, but the court found the first ground repetitive of previously rejected arguments and the second ground too generic. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the specific requirements for devolution under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court or if it lacks specific grounds for devolution.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of devolution procedural costs Cassation procedure motivi di cassazione remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOGARA PAOLO nato a VICENZA il 28/11/1964 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; t OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata a riguardo della convergente prova dell'allontanamento del ricorrente proveniente dall'accertamento del Nogara e dalle attendibili dichiarazioni della convivente Trevisan;

Ritenuto che il secondo motivo sulla determinazione della pena è del tutto genericamente proposto, non essendo oggetto di specifica devoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. Così deciso il 24.10.2025