Ordinanza — n. 36497/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMALHI MOUHAMED RASLEN (CUI 06QK5EA) nato il 26/10/2005 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in ordine alla mancata motivazione in relazione ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo devoluti in appello profili sulla responsabilità ma solo sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36497/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non essendo devoluti in appello profili sulla responsabilità ma solo sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMALHI MOUHAMED RASLEN (CUI 06QK5EA) nato il 26/10/2005 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è del tutto genericamente proposto in ordine alla mancata motivazione in relazione ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo devoluti in appello profili sulla responsabilità ma solo sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025