Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36496/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds under agreed trial procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Emilioano Alla, challenged a second-instance judgment from Bologna, but the court found the grounds raised were not permitted under the agreed trial procedure regarding the sentence. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was condemned to bear the financial consequences of the procedural violation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163 c.p.p.; Art. 164 c.p.p.: When an appeal is filed for reasons not permitted by the agreed trial procedure, the appeal is inadmissible, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal agreed trial procedure procedural costs criminal appeal Corte di Cassazione motivi di cassazione remissione della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 c.p.p.
Art. 164 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLA EMILIANO nato il 06/07/1990 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 18367/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena con rinuncia ai motivi sulla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.202