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Ordinanza — n. 36495/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of devolution under Art. 62.2. Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36495/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's claim regarding the falsity of accusations against Mancuso was deemed too generic and lacked specific factual support, while the reference to Article 62, paragraph 2 of the Penal Code was found unsupported by any devolution to the appellate court. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the substantive criminal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 2 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are too generic and do not correspond to the reasons expressed in the lower court's decision, or if the legal basis cited does not result in a devolution to the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds devolution to appellate court Art. 62 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende falsity of accusations attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 2 cod. pen.
Ritenuto che del tutto generico è il riferimento alla ipotesi di cui all'art. 62 n.
Art. 363-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO CLAUDIO nato a LICATA il 17/03/1977 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo riguardante la responsabilità è del tutto genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza, segnatamente con riguardo alla falsità dell'accusa consapevolmente mossa dal ricorrente ai danni del Mancuso, sulla base delle plurime convergenti testimonianze (v. pg. 6 e ss.);

Ritenuto che del tutto generico è il riferimento alla ipotesi di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., in relazione alla quale non risulta devoluzione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025