Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of serious criminal accusation elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a crime was committed due to a hospital's refusal of care, but the lower court had already rejected this claim. The court ruled that the criminal charge could only be excluded if the accusation was absurd, which was not the case here as the hospital's refusal was proven false and intentional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; The criminal charge of abuse of office requires the accusation to lack seriousness, and where the alleged refusal of care is proven false and intentional, the crime is excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODALE FABIO nato a ERICE il 26/01/1973 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha rigettato l'assunto posto a base dei tre motivi di ricorso sul rilievo che - al di là dell'intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti dei sanitari - il reato presupposto può essere escluso solo nel caso in cui l'accusa non rivesta i caratteri di serietà, compendiandosi in circostanze assurde, inverosimili e grottesche (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Rv. 286509), ipotesi nella specie palesemente non ricorrente, essendo stato falsamente e consapevolmente denunciato dal ricorrente - attraverso l'indicazione di soggetti ben individuati - un sostanziale rifiuto di cure da parte dell'ospedale, successivamente alla diagnosi, così dovendosi correttamente escludersi la diversa qualificazione ai sensi dell'art. 367 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delld Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025