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Ordinanza — n. 36491/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36491/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised generic arguments regarding the unavailability of defense investigations and claims of professional liability based on alleged insults. The court rejected these claims because they were not specifically tied to the factual findings or evidence presented in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: Appeals must be specific; generic arguments regarding evidentiary issues or liability claims without reference to specific expressions or facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement procedural costs professional liability controllo della commisurazione della pena oltraggio alla corte censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNARA RICCARDO nato a PADOVA il 03/01/1979 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; / i / / / OSSERVA Ritenuto ché il primo motivo riguardante la declaratoria di inutilizzabilità delle indagini difensive è genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza in ordine alla mancata prova - non allegata e inutilmente sollecitata anche in sede di udienza - del precedente invio degli atti difensivi (v. par. 2 della sentenza);

Ritenuto che il secondo motivo sulla affermazione di responsabilità é genericamente proposto rispetto alle individuate espressioni di scherno rivolte agli operanti dal ricorrente, sulla base delle concordanti dichiarazioni testimoniali (v. par. 3 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025