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Ordinanza — n. 36490/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding administrative act and conduct suitability in a public service dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that an administrative act was improperly performed and that their conduct was suitable, but the lower court had already thoroughly examined these points without logical or legal flaws. The appellate court's detailed reasoning regarding the health staff's intervention and the specific nature of the threats rendered the new arguments redundant and generic.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When an appeal reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning, the appeal is inadmissible for lack of novelty and merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal redundant arguments administrative act conduct suitability procedural costs Cassa delle ammende public service dispute minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGLIA GIULIANO nato a LEGNANO il 22/10/1992 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza dell'elemento oggettivo, con riferimento al compimento di un atto di ufficio, è riproduttivo di. censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dell'intervento da parte degli operanti a seguito della richiesta del personale sanitario mnacciato dal ricorrente in stato di agitazione;

Ritenuto che il secondo motivo sulla idoneità della condotta é genericamente proposto rispetto alla individuata minaccia, ancorchè non a mano armata, e violenza posta in essere nei due distinti momenti dal ricorrente (v. pg. 7 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025