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Ordinanza — n. 36487/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding drug trafficking sentencing and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36487/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment concerning systematic illegal drug trafficking and the denial of generic mitigating circumstances and conditional suspension of sentence. The court rejected the arguments as generic and unfounded, citing a negative prognostic assessment based on the gravity of the conduct and the complete absence of favorable indicators.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: An appeal must be substantiated with specific grounds; generic complaints regarding sentencing or the denial of probation are inadmissible when the first-instance judgment is supported by clear evidence of criminal conduct and a negative prognostic assessment.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility drug trafficking sentencing conditional suspension denial negative prognostic assessment procedural costs award Cassation review standards mitigating circumstances rejection remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAVRIQI YLBER nato il 18/10/1996 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività illecita riguardante droga cd. "pesante", e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli; Ritenuto che manifestamente infondata è la censura sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, in presenza di una ineccepibile prognosi negativa fondata sulla gravità della condotta e sulla completa assenza di indici prognosticannente favorevoli;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025