Cassation court dismisses appeal as generic for failing to address specific criminal conduct elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed a generic attack lacking specific engagement with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for offenses under Articles 341-bis and 337 of the Penal Code regarding offensive expressions and violent conduct, but failed to confront the specific factual findings. Consequently, the court rejected the arguments on both the constitutive elements of the crimes and the proportionality of the sentence, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it constitutes a generic attack that fails to specifically confront the factual and legal reasoning of the contested judgment regarding the constitutive elements of the alleged crimes.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNARA RICCARDO nato a PADOVA il 03/01/1979 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo - in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - della pronuncia delle molteplici espresioni eoffensive e - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen. - alla condotta violenta e minacciosa nei confronti degli operanti;
Ritenuto che generica è la deduzione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento alla commisurazione dell'aumento per la continuazione, rispetto alla rilevata applicazione di pena prossima al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025