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Ordinanza — n. 36482/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36482/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36482/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARRO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 22/02/1981 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività illecita e alla gravità della condotta, e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli e dei precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36482/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025

Parole chiave

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sanzioni penali attenuazione della pena alleggerimento della pena riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARRO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 22/02/1981 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, correlate alla sistematica attività illecita e alla gravità della condotta, e al diniego delle attenuanti generiche sulla base della assenza di elementi favorevoli e dei precedenti specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025