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Ordinanza — n. 36481/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility due to alleged lack of reasoning in second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the second-instance judgment lacked reasoning regarding the 'cause of non-punishability' under Article 131-bis of the Penal Code. The court found the appellant failed to present this defense in the appeal and that the second-instance court implicitly rejected the claim by noting the appellant left home early for a voluntary purpose, thus implying the offense was not minor.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The defect of reasoning in a second-instance judgment is admissible in cassation only if the specific legal prerequisites for the alleged non-punishability are clearly indicated, allowing the inference that the lower court failed to apply the law ex officio.

Parole chiave

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lack of reasoning cause of non-punishability ex officio duty cassation admissibility minor offense procedural costs voluntary act evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTERI GIUSEPPE nato a PATERNO il 08/11/1985 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Auteri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce una asserita mancanza di motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto: - dal verbale dell'udienza del 6 marzo 2025 davanti alla Corte di appello di Catania non emerge l'istanza difensiva di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che lo stesso ricorrente riconosce di non aver presentato con i motivi di appello; - per ciò che riguarda l'obbligo del giudice di appello di rilevarlo d'ufficio, pur essendo stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale" (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01), la circostanza che nel caso in esame il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione con 40 minuti di anticipo rispetto all'orario in cui poteva uscire, e, per di più, per un'esigenza voluttuaria (comprare del tabacco) evidenziata dalla sentenza di secondo grado induce a ritenere che il giudice abbia ritenuto implicitamente l'offesa non tenue, ed inesistente, pertanto, la lacuna motivazionale dedotta nel ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ot