Ordinanza — n. 36478/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BADAOUI SARA nato il 17/09/1990 avverso la sentenza del 02/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Sara El Badaoui ricorre per cassazione (atto di appello convertito in ricorso per cassazione) contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36478/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BADAOUI SARA nato il 17/09/1990 avverso la sentenza del 02/04/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Sara El Badaoui ricorre per cassazione (atto di appello convertito in ricorso per cassazione) contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
Caterina Ficiarà, da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritta a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025.