Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ivan Radaelli inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition without a signature from a registered defense attorney, violating the mandatory requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defense attorney signature requirement Art. 613 c.p.p. violation de plano dismissal special roll registration vizi formali legali difetto di sottoscrizione procedura tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADAELLI IVAN nato il 04/05/2001 avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ivan Radaelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025.