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Ordinanza — n. 36476/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the revocation of suspended sentence grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity and did not logically correspond to the contested decision. The appellant challenged the revocation of a suspended sentence under Article 168 of the Penal Code, yet argued only for the absence of justification regarding non-conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this argument was entirely foreign to the execution judge's mandate, which was limited to the specific statutory grounds for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal must specifically address the grounds for the contested decision; a claim regarding the lack of justification for acquittal conditions is inadmissible when the decision concerns the revocation of a suspended sentence based on subsequent crimes.

Parole chiave

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lack of specificity suspended sentence revocation cassation inadmissibility execution judge mandate procedural logic mismatch revoca della sospensione condizionale disdetta in periodo di prova abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che è una revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
per successiva commissione di delitto nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva, mentre il ricorso lamenta unicamente la mancanza di motivazione sull'inesistenza delle condizioni per procedere ad un proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
per successiva commissione di delitto nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva, mentre il ricorso lamenta unicamente la mancanza di motivazione sull'inesistenza delle condizioni per procedere ad un proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIULLO ANTONIO nato a BARI il 08/05/1997 avverso l'ordinanza del 24/03/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Paciullo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che è una revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per successiva commissione di delitto nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva, mentre il ricorso lamenta unicamente la mancanza di motivazione sull'inesistenza delle condizioni per procedere ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tema che è del tutto estraneo al perimetro del giudizio che era stato demandato al giudice dell'esecuzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2