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Ordinanza — n. 36474/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Silvio Caserta's appeal inadmissible de plano without a full trial. Caserta challenged a plea bargain sentence by arguing the court failed to address specific conditions for acquittal on imputability, authorship, and intent. The court ruled that these grounds do not fall within the narrow statutory exceptions permitting cassation against plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; challenges regarding the omission of reasoning on general criminal law elements like imputability or intent are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility imputability acquittal statutory grounds limitation de plano dismissal motivi di cassazione motivi validi rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASERTA SILVIO nato a NAPOLI il 31/12/1963 avverso la sentenza del 12/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Silvio Caserta ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta l'omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per addivenire ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sull'imputabilità (primo motivo), sull'identificazione dell'imputato quale autore del reato (secondo motivo) e sul dolo (terzo motivo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 202