Ordinanza — n. 36473/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA GIULIO nato a BERCHIDDA il 16/02/1979 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; (R Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giulio Caria ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ta condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36473/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; (R Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giulio Caria ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ta condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA GIULIO nato a BERCHIDDA il 16/02/1979 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; (R Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giulio Caria ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ta condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il esidente