Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding distinct criminal acts and clan affiliations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to articulate a specific logical critique of the lower court's reasoning. The appellant merely argued that the crimes occurred close in time and were homogeneous violations, without addressing the critical distinction between the extortion committed during membership in one camorra clan versus another. Consequently, the appeal was deemed affected by the vice of aspecificity, rendering it legally inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds of appeal do not specifically target the logical path of the contested decision, particularly when they fail to distinguish between distinct criminal acts or affiliations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI AGOSTINO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 23/03/1964 avverso l'ordinanza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Agostino Ciccarelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso non scandisce una critica articolata al percorso logico dell'ordinanza impugnata, perché si limita a sostenere che i reati sono commessi a breve distanza temporale e costituiscono violazioni omogenee, ma non prende in alcun modo posizione sul percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che l'estorsione oggetto della prima condanna fu commessa dall'imputato durante la sua adesione ad un clan camorristico diverso da quello per la cui partecipazione è stato condannato con la seconda sentenza ricompresa nell'istanza, talchè esso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso che lo rende inammissibile (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente