Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests merit-level evidence re-evaluation prohibited in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that evidence proved a state of necessity due to usury victimization, but the Court held that such arguments merely request a re-evaluation of evidence, which is impossible at the cassation level. The decision rests on the principle that cassation reviews only the logical and legal structure of the lower court's reasoning, not the substantive weight of the proofs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; In cassation proceedings, the review of the correctness of evidence evaluation is strictly limited and cannot consist in re-evaluating the significance of proofs, as this would inevitably involve assessments reserved to the court of first instance, thereby restricting the review to the logical and legal verification of the motivation's structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 27/10/1982 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Barbatelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, in cui si sostiene che dalle evidenze probatorie emergerebbe l'esistenza di uno stato di necessità che scriminerebbe la detenzione della pistola, derivante dall'essere l'imputato vittima di reato di usura e persona in condizione di vulnerabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presiden