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Ordinanza — n. 36467/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests re-evaluation of evidence not permitted in Italian supreme court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the defendant's lack of intent to violate a curfew based on conflicting testimonies from the defendant's girlfriend and a police officer. The court rejected this, ruling that the supreme court cannot re-evaluate the significance of evidence or substitute its own assessment for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: In proceedings of legality, the review of the correctness of evidence evaluation is strictly limited to a logical and legal control of the motivation's structure, prohibiting the re-appreciation of the significance of proofs which belongs exclusively to the judge of the merits.

Parole chiave

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Italian criminal procedure supreme court review evidence re-evaluation judicial merits inadmissible appeal curfew violation intent assessment prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI PIERANGELO nato a ASCOLI PICENO il 08/07/1973 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pierangelo Poli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Sergio Liberati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, e riproposti nella memoria depositata in corso di giudizio, in cui si sostiene che dal combinato tra quanto dichiarato nella deposizione testimoniale dalla fidanzata dell'imputato e da quanto dichiarato dall'agente di polizia dovesse ricavarsi la conclusione della mancanza della volontà dell'imputato di violare la prescrizione della misura di prevenzione (che gli imponeva di rimanere nell'abitazione in orario notturno), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell