Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and insufficient time served.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for lacking specific criticism of the lower court's reasoning regarding the time gaps between crimes. The second ground was deemed inadmissible because the appellant had served only three days in pre-trial detention, making any early release impossible under current law. Consequently, the appeal failed to meet the required standards for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds attacking the logical path of the decision or if the appellant has not met the minimum time requirements for early release.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUENANOS MENA KELLY PAOLA nato il 05/02/1987 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Kelly Paola Buenanos Mena ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Francesco Egidi, riproponendo gli argomenti spesi nel ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso;
Ritenuto che: - il primo motivo, che attacca il rigetto dell'istanza di continuazione, è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non contiene una critica articolata al percorso logico del provvedimento impugnato, che ha respinto l'istanza in ragione della distanza temporale tra i reati (sei mesi tra il primo ed il secondo reato, un ulteriore anno tra il secondo ed il terzo), la diversità di luoghi di commissione e di correi, motivazione che non è attaccata dal ricorso, che si limita a tre citazioni giurisprudenziali ed ad un'erronea assimilazione tra medesimo disegno criminoso e delinquenza abituale; - il secondo motivo, che attacca il rigetto di sospensione dell'esecuzione, è inammissibile, in quanto non conferente alla situazione personale della condannata, che ha scontato soltanto tre giorni in presofferto; pertanto, la stessa non poteva godere di alcun periodo di liberazione anticipata, che potrà esserle riconosciuta soltanto "a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione" (Sez. 1, n. 44020 del 07/11/2024, Ferrara, Rv. 287332 - 01), che potrà avvenire soltanto a seguito del completamento di almeno un semestre di espiazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il