Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetition of merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Ciancimino's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ciancimino argued that the lower court failed to properly evaluate his subjective intent regarding a specific crime and that the recidivism charge was misapplied. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without presenting new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or evidence; mere repetition of arguments already decided by the court of first instance renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO GIUSEPPE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 01/04/1955 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Ciancimino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo, sull'esistenza del dolo del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si limita a chiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie in punto di elemento soggettivo del reato e di valutazione di ciò l'imputato ha riferito essere stata una "dimenticanza" nell'ottemperare all'obbligo di presentarsi presso l'autorità di polizia; - il secondo motivo sulla applicabilità della recidiva contestata è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, nell'effettuare il giudizio sull'eventuale maggiore capacità criminale dimostrata dalle precedenti condanne, ha evidenziato la medesimezza dell'indole dei reati oggetto delle precedenti condanne, in modo coerente alle indicazioni sul punto della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc. Calibè, Rv. 247838 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il oresident