Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the revocation of suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the single ground of appeal lacked the required specificity. The appellant failed to articulate a specific critique of the lower court's logic regarding the revocation of the suspended sentence due to a new crime committed within the five-year period. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not contain a specific and articulated critique of the logical path of the contested order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIANLUIGI nato a NAPOLI il 02/06/1995 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluigi Bianchi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non contengono la critica articolata, che sarebbe stata necessaria, al percorso logico dell'ordinanza impugnata, che ha revocato la pena sospesa per effetto della commissione di un reato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che aveva concesso la sospensione condizionale; nel ricorso non c'è, infatti, alcuna deduzione sul fatto che il reato non sia stato commesso, o non sia avvenuto nel periodo temporale previsto dalla norma, ma solo una ricognizione delle norme applicate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il p esidente