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Ordinanza — n. 36461/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution order regarding unified criminal intent in drug trafficking cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36461/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of unified criminal intent across multiple drug trafficking offenses. The appellant argued that all crimes should be treated as a single organized entity, but the court rejected this based on the temporal gap between the 1990 and 1992 crimes. Consequently, the execution order was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 416-bis cod. pen.: The existence of a unified criminal intent is not established merely by logical deduction of organizational continuity when significant temporal gaps exist between offenses, rendering such unification decisions by the execution judge legally sound.

Parole chiave

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unified criminal intent drug trafficking conspiracy temporal gap analysis execution order appeal organized crime liability offerta pubblica di acquisto aggiudicazione di appalto pubblico esclusione dalla procedura di appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
270074), atteso che il criterio temporale è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di un primo reato di cui all'art. 73 d.p.r.
Art. 416-bis cod. pen.
277312), rende non illogica la motivazione del giudice del merito che ha ritenuto che la condanna per art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
277312), rende non illogica la motivazione del giudice del merito che ha ritenuto che la condanna per art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIUOLO FRANCESCO nato a MAGENTA il 03/10/1967 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Maiuolo ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta i difensori del ricorrente, avv. Patrizia Nero e Vincenzo Cicino, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che: - la decisione del giudice dell'esecuzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha individuato i criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di un primo reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 1990, un secondo reato dello stesso tipo commesso nel 1992, ed altri reati ancora dello stesso tipo commessi nel 2002, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, quelli oggetto della seconda e terza sentenza di condanna, non potessero essere stati programmati "almeno nelle loro linee essenziali"; - per ciò che riguarda, poi, la deduzione del ricorso, secondo cui anche i reati di spaccio del 1990 e del 1992 dovrebbero essere reati-fine del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile con la terza sentenza di condanna, e che costituirebbe, pertanto, il collante di tutti i reati di spaccio, la circostanza che essa si fondi su una mera deduzione di tipo logico - ribadita anche nella memoria depositata in corso di giudizio - secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto organizzarsi in proprio in un periodo in cui risulta essere stato parte dell'associazione criminale, deduzione che non è fondata sull'íd quod plerumque accidit (il giudice del merito ha rilevato, con argomento non contrastato in ricorso, che i nominativi delle persone che compaiono nel secondo episodio di spaccio sono diversi da quelli che poi risultano essere partecipi della consorteria), ed, in quanto tale, non è idonea a costituire base razionale della motivazione di un provvedimento giudiziario (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc.

Devona, Rv. 277312), rende non illogica la motivazione del giudice del merito che ha ritenuto che la condanna per art. 416-bis cod. pen. non consenta di unificare tutti i reati oggetto dell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore