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Ordinanza — n. 36458/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as surveillance court granted widest measure requested by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36458/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The defendant had requested the widest possible measure, which the surveillance court granted as probationary placement, leaving no grounds for further challenge. Additionally, the court noted that the requested sentence extinction falls under the execution judge's jurisdiction, not the surveillance court's.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the surveillance court grants the measure most extensively requested by the convicted person, the latter lacks interest to appeal, and requests for sentence extinction must be addressed to the execution judge.

Parole chiave

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lack of legal interest surveillance court jurisdiction probationary placement sentence extinction execution judge competence procedura di rivendicazione nel pignoramento esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento perdita dell'interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 172 cod. pen.
art. 172 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINO MARCO nato a CERCOLA il 09/07/1985 avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marco Serafino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di interesse, in quanto il Tribunale di sorveglianza ha provveduto su istanza dell'interessato ed ha concesso la misura più ampia che poteva concedere, ovvero l'affidamento in prova, contro cui, pertanto, il condannato non ha interesse a ricorrere, essendo stata accolta un'istanza che egli stesso aveva proposto; l'estinzione della pena ex art. 172 cod. pen., che il ricorrente invoca con l'unico motivo di ricorso, non può, d'altronde, essere pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, essendo competenza del giudice dell'esecuzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il p esidente