Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding legal qualification of facts under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the legal qualification of the facts but submitted only generic phrases without referencing the specific crime title or concrete case details. Consequently, the court ruled that the appeal violated the statutory requirement for specificity under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; A cassation appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible if it fails to specify the exact grounds by omitting references to the crime title and concrete case details.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFETI AHMED nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 27/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ahmed Nafeti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", e nel caso in esame il ricorso contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma lo fa ricorrendo a mere frasi di stile, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto ed al titolo di reato per cui è stato condannato l'imputato, incorrendo, pertanto, nel vizio di specificità dei motivi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend