Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence in abbreviated procedure and firearm classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Johnny Martellato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to order additional expert evidence in an abbreviated criminal trial and the classification of a specific firearm. The court ruled that once an abbreviated procedure is chosen, requests for supplementary evidence are merely suggestions that cannot create a right to proof, and the judge's discretion on evidence integration is not subject to cassation review. Furthermore, the court held that the specific firearm in question qualifies as a common shooting weapon regardless of its energy output, making the efficiency of its use a matter of trial merits rather than a ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110: In abbreviated criminal procedure, requests for supplementary evidence are not admissible to create a right to proof once the trial is defined, and the judge's discretion on evidence integration is not subject to cassation review; additionally, specific firearms are classified as common shooting weapons based on their detonation mechanism regardless of energy thresholds, with usage efficiency being a matter of trial merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLATO JOHNNY nato a MIRANO il 29/10/1993 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Johnny Martellato ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, in cui si censura la decisione della Corte di appello in punto di mancata rinnovazione istruttoria, è inammissibile, in quanto, una volta scelto il rito abbreviato, e definito il giudizio in primo grado con tale rito, la richiesta di perizia, o di supplemento peritale, diventa una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo.
Il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire, pertanto, vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395; conforme Sez. 5, n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566), nè la deduzione del vizio può tornare sotto forma di critica alla motivazione con cui il giudice ha ritenuto di non disporre l'integrazione d'ufficio del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione tramite il rito abbreviato, perché l'esercizio del potere del giudice dell'abbreviato d'integrazione della prova in sé non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Pazienza Rv. 282395); - il secondo e terzo motivo, tra di loro sovrapponibili, sono a loro volta inammissibili, in quanto in contrasto con orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di armi, è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, la rivoltella calibro 6 "Flobert", il cui funzionamento postula l'esplosione del proiettile mediante detonazione dell'innesco, essendo, a tal fine, irrilevante, il superamento o meno della soglia minima di 7,5 joule, richiesto dalla norma per altre categorie di armi" (Sez. 1, n. 32696 del 05/11/2020, Ricotta, Rv. 279995 — 01; conforme Sez. 1, n. 11578 del 02/06/1982, Ferrarese, Rv. 156450-01), mentre l'efficienza all'uso dell'arma in esame costituisce questione di merito del processo, non ulteriormente rivalutabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore