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Ordinanza — n. 36453/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and irrelevance regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Guglielmo Enzo's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it lacked the required specificity, merely asserting a lack of motivation without engaging with the court's evidentiary logic. The second ground was deemed irrelevant as the lower court had already granted generic mitigating circumstances to the accused. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity to engage with the contested decision's logic or if they are irrelevant to the judgment rendered.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds generic mitigating circumstances procedural logic engagement Italian criminal procedure spese di difesa risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMO ENZO nato a SAN SEVERO il 10/07/1977 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Enzo Guglielmo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha indicato gli elementi di prova da cui è stato ricavato il giudizio di responsabilità dell'imputato per il fatto a lui addebitato, percorso logico su cui il ricorso non prende posizione limitandosi ad una affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione; - il secondo motivo è del tutto inconferente con la sentenza impugnata, in quanto, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, le attenuanti generiche sono state concesse all'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente