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Ordinanza — n. 36449/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPP regarding plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence arguing the lower court failed to justify why conditions for acquittal were absent, citing Art. 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal did not fall within the limited grounds for cassation against plea sentences, specifically the lack of motivation for acquittal, and thus rejected the claim.

Regesto Legislator

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Art. 444, Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality; appeals contesting the lack of motivation for acquittal are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentence cassation appeal inadmissibility lack of motivation acquittal conditions Code of Criminal Procedure procedural grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DOMENICO DANIELE nato a MESSINA il 19/08/1995 avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniele De Domenico ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta in entrambi i motivi la mancanza di motivazione sulla insussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato una pronuncia di proscioglimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente