Cassation appeal dismissed as inadmissible because pre-2024 acquittal judgments remain appealable by prosecutors under Art. 550 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a 2022 acquittal judgment, arguing it could not be appealed by the prosecutor. The court ruled that the new law does not apply retroactively to judgments rendered before its entry into force, meaning the prosecutor retains the right to appeal under Article 550 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.; Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.; In the absence of transitional provisions, the principle of 'tempus regit actum' dictates that the regime of appeal applicable at the time of the judgment's pronouncement governs, allowing prosecutors to appeal acquittals rendered prior to the new law's enactment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDANTE MASSIMO nato a BARI il 12/11/1992 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Addante ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento contenuto nel ricorso deve essere ritenuto inammissibile in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che "in tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione" (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 - 01; conforme, da ultimo, Sez. 3, n. 31319 del 25/06/2025, Calcinai, n.nn.), e nel caso in esame la sentenza di primo grado è datata 17 giugno 2022;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il pr sid