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Ordinanza — n. 36444/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding execution incident inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giuseppe Marchese's appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds for the challenge. The court found the arguments did not logically connect to the lower tribunal's reasoning that the execution incident was a repetition of a previously rejected request. Consequently, the appeal was rejected, and Marchese was ordered to pay procedural costs and a fixed fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must demonstrate the concrete suitability of omitted arguments to undermine the logic of the decision, showing a direct link to specific flaws in the reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity execution incident repetition of request procedural inadmissibility logical connection omitted arguments Corte di Cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE GIUSEPPE nato a MILANO il 10/02/1970 avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Marchese ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto che l'istanza di incidente di esecuzione fosse inammissibile in quanto riproposizione di una precedente istanza già rigettata, non essendo sufficiente a tale fine ricordare, come fa il ricorso, che l'ordinanza non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto nella memoria integrativa depositata durante il procedimento di esecuzione perché, per attribuire rilievo decisivo all'omesso esame di un argomento difensivo proposto in una memoria, la giurisprudenza di legittimità chiede, infatti, che il ricorrente dimostri la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della pronuncia impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766), e, nel caso in esame, il ricorso nulla dice su quale sarebbe l'argomento introdotto nella memoria che avrebbe idoneità a scardinare il percorso logico della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il preside