Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ayoub Doudi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defense argued for the appeal's acceptance, but the court found the submitted grounds lacked the required specificity to logically confront the lower court's reasoning. Consequently, the decision was rejected because the appeal failed to address the preliminary procedural defect regarding the continuation of sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not logically confront the reasoning of the contested decision, particularly when the lower court correctly identified a procedural defect that absorbs the merits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUDI AYOUB nato il 01/12/1997 avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ayoub Doudi ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Federico Celano, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto in primo luogo che l'istanza fosse inammissibile perché, pur avendo chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., non ha seguito la procedura di cui all'art.188 disp. att. cod. proc. pen., argomento pregiudiziale che, con riferimento al presente contenzioso - che non può tener conto di provvedimenti futuri ed eventuali sulla medesima vicenda - ha valore assorbente su quelli relativi al merito dell'istanza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il pr sidente