Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding appealability of prison correspondence decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds for challenge. The appellant argued against a lower court's ruling that no appeal exists for a prison official's decision to forward a letter between inmates. The court rejected this because the specific statutory power to appeal such acts is not provided for in Article 18-ter, paragraph 6 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18-ter, comma 6, ord. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not logically confront the reasoning of the challenged decision, particularly when the decision itself states that no appeal power exists under the cited statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessio Attanasio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto che il provvedimento originario (una decisione del magistrato di sorveglianza di accoglimento dell'istanza del detenuto di inoltro di una missiva ad altro detenuto) non fosse suscettibile di alcun tipo di impugnazione, non essendo il potere di impugnazione di tale tipo di provvedimenti previsto dall'art. 18-ter, comma 6, ord. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore Il presidente