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Ordinanza — n. 36398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating appeal arguments without new specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Giovanni Mazzocchi's appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised during the second instance without addressing the specific reasoning of the appellate court. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court noted the denial was based on the specific circumstances of the conduct and prior record rather than general particular leniency. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific critique required to overcome the procedural bar established by prior case law.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal limited to reiterating second-instance arguments without specific legal criticism of the reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal particular leniency reiteration of arguments specific legal criticism procedural inadmissibility assenza di persecuzione minaccia non comprovata inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda; Premesso che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131- bis cod. pen
110 del 1975, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda; Premesso che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone
e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano
Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv.
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
283044 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHI GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; y\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Mazzocchi avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 6.12.2024 la Corte d'Appello di Napoli ha 6, parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli in data D.6.2023 di condanna per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda; Premesso che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.;

Rilevato che il ricorso, al di là una prolungata trattazione introduttiva dell'istituto della particolare tenuità del fatto, reitera pedissequamente il motivo d'appello e prospetta deduzioni generiche, senza articolare critiche specifiche alle ragioni poste a base della sentenza impugnata, salvo invocare la non abitualità del comportamento, laddove invece il diniego era basato sulle modalità della condotta (l'imputato, infatti, era stato trovato in strada con la disponibilità di un coltello nel periodo emergenziale Covid in un orario in cui vigeva il divieto di circolazione) e sui precedenti di Mazzocchi;

Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01;

Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend