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Ordinanza — n. 36396/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and legal qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36396/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Bellarosa inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence imposing three years of imprisonment and a fine for offenses related to illegal possession of firearms, arguing violations of law regarding plea bargain procedures and legal qualification. The court ruled that appeals in plea bargain cases are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general claims of violated dismissal causes or non-manifest errors in legal characterization.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible except for specific statutory violations, and legal qualification errors are only admissible if they constitute a manifest error immediately evident from the charges.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation manifest error standard legal qualification error Cassazione ordinanza motivi di cassazione soppressione di prestazioni d'invalidità cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
895 del 1967; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen.; Considerato, quanto al primo motivo, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Artt. 612, 582-585, cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato, quanto al primo motivo, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAROSA FRANCESCO nato a ALTAMURA il 02/05/2004 avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Francesco BELLAROSA ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari in data 2.4.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati cui agli artt. 612, comma secondo, 582-585 cod. pen., 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Considerato, quanto al primo motivo, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Considerato, quanto al secondo motivo, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così