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Ordinanza — n. 36394/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific criticism of sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ivan Ceccotti inadmissible due to a complete lack of specific criticism against the lower court's sentencing reasoning. The appellant's arguments were deemed generic and failed to address the specific application of statutory minimums and mitigating circumstances found in the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific criticism of the reasons on which the contested judgment is based, as generic allegations do not allow the court to verify the correctness of the legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific criticism sentencing review procedural dismissal sanzioni penali condono delle spese procedurali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCOTTI IVAN nato a FOLIGNO il 22/10/1982 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; \f/

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ivan CECCOTTI avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 18.3.2025 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 5.2.2024 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni generiche e manca di qualsivoglia critica specifica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata; Evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso è plasticamente rivelata dall'unico passaggio appena più specifico in cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove la sentenza impugnata dà espressamente atto che sia stato invece applicato il minimo edittale con il contestuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci