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Ordinanza — n. 36391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for abusive weapon carrying, citing prior record and weapon danger over blade length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the claim that the knife's limited length justified non-punishment or leniency. The appellant argued for exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and a reduction for minor offense, but the lower court correctly emphasized the weapon's inherent offensive potential and the defendant's alarming prior criminal history. The court ruled that personal danger and total circumstances outweigh the specific dimensions of the tool, rendering the appeal's repetitive arguments insufficient to overturn the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, L. n. 110/1975; Art. 131-bis c.p.: The court must consider the personal danger of the offender and the total circumstances of the act, not merely the dimensions of the weapon, when assessing leniency or non-punishment for abusive carrying.

Parole chiave

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abusive weapon carrying exclusion of punishability minor offense leniency prior criminal record manifest unfoundedness personal danger assessment Cassation inadmissibility prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975
Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, comunque, alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia
288112 - 01; Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv.
Sez. 1, n. 5038 dell'8/11/2024, dep. 2025, C.
275242 - 01) e deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 dell'8/11/2024, dep. 2025, C., Rv.
Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce
(Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce, Rv.
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO PAOLO nato a PALERMO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Paolo Bertolino avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 14.11.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 29.9.2023 di condanna alla pena di mesi sei di arresto e di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, comunque, alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, comma terzo, L. n. 110 del 1975, fondando essenzialmente le censure sulla limitata lunghezza della lama del coltello;

Rilevato, a tal proposito, che la Corte d'appello abbia congruamente motivato circa il diniego di entrambe le richieste del difensore dell'imputato, richiamando la intrinseca potenzialità offensiva dell'arma e i numerosi e allarmanti precedenti dell'imputato, sintomo di spiccata pericolosità sociale; Evidenziato che, in tal modo, la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 01) e deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 dell'8/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01);

Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01; Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 02); Osservato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a