Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal of appeal by the convicted party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel submitted a formal declaration of withdrawal on July 17, 2025. The convicted party, Luigi Mollo, had previously challenged a surveillance court order denying probationary placement, but voluntarily abandoned the litigation. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the procedural relationship immediately, rendering the appeal void and subjecting the appellant to court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A valid withdrawal of a cassation appeal, exercised as a potestative right by the entitled party, causes the immediate extinction of the procedural relationship and the immediate res judicata of the judgment at the moment of the declaration of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLO LUIGI nato a FAGNANO CASTELLO il 22/10/1952 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Luigi Mollo avverso l'ordinanza con cui in data 3.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta del condannato di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che in data 17.7.2025 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci