Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to refute lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's defense was generic and failed to specifically refute the lower court's reasoning regarding the lack of mitigating circumstances and the nature of the pepper spray. The court upheld the conviction based on the appellant's established history of drug trafficking, which rendered the defense of self-defense implausible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the reasoning of the judgment under review, particularly when the lower court has adequately addressed the lack of mitigating factors based on the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI MAHER nato il 02/08/1984 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Maher Chebby avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 13.11.2024 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 17.2.2022 di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Permesso che i motivi articolati nel ricorso sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d'appello; Ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla motivazione della esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte d'appello abbia operato un più che adeguato riferimento al fatto che la detenzione di uno spray al peperoncino, riscontrata in occasione della violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, non possa in alcun modo considerarsi di particolare tenuità, in quanto, tenuto conto dell'abituale e pluriennale dedizione del condannato all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, era verosimilmente destinato all'offesa e non alla mera difesa personale;
Ritenuto, quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata abbia richiamato congruamente i numerosi precedenti penali del ricorrente e, comunque, la mancata prospettazione di ragioni di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a