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Ordinanza — n. 36385/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic denial of generic mitigating circumstances due to lack of repentance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances. The appellant, Paolo Loshi, argued for leniency, but the court noted the lower court correctly denied it based on Loshi's prior criminal record and absence of positive signs of repentance. Consequently, the appeal was dismissed, and Loshi was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the judge relies on a single preponderant negative element, such as prior criminal history, or the complete absence of positive indicators of repentance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record repentance evidence appeal inadmissibility manifest unfoundedness circostanze attenuanti mancata prova di parzialità rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
286 del 1998; Rilevato che il ricorso lamenta genericamente la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello, la quale ha invece congruamente motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod.
d.lgs. n. 286 del 1998
13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato che il ricorso lamenta genericamente la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello, la quale ha invece congruamente motivato il diniego delle circostanze ex art.
art. 62 -bis cod. pen
286 del 1998; Rilevato che il ricorso lamenta genericamente la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello, la quale ha invece congruamente motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSHI PAOLO (CUI 063PIVY) nato il 11/07/1994 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; r)/

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Paolo LOSHI avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 21.2.2025 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 25.6.2024 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato che il ricorso lamenta genericamente la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello, la quale ha invece congruamente motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. con il richiamo ai precedenti penali del condannato e, comunque, con l'assenza di qualsivoglia altro elemento sintomatico di resipiscenza da parte di Loshi;

Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos