Italian Court dismisses appeal against execution order revoking a pardon due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an appellate order revoking a previously granted pardon, arguing defects in the scheduling notice and judge incompatibility. The court ruled that the notice sufficiently identified the pardon revocation and that incompatibility issues must be raised via recusal, not as grounds for nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 3, c.p.p.; Art. 104, c.p.p.: A scheduling notice in execution proceedings is valid if it specifies the pardon revocation, and incompatibility objections must be raised through recusal rather than nullity claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO RAFFAELE nato a MATERA il 09/07/1978 avverso l'ordinanza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Raffaele PAL4ADINO avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto in data 4.4.2025 una istanza del Procuratore generale di revoca dell'indulto precedentemente concesso al condannato con ordinanza in data 5.10.2006; Rilevato, quanto al primo motivo, che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione contenga l'esatto oggetto della richiesta - ovvero la revoca dell'indulto - e che l'erronea indicazione della sentenza che lo aveva concesso non abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa (tanto è vero che nel ricorso non si rappresentano doglianze di merito);
Considerato, infatti, che, in tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità solo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa (Sez. 1, n. 53024 del 9/12/2014, Grisetti, Rv. 261663 - 01), e che è legittimo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga l'indicazione dell'oggetto, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/7/2010, Mensotero, Rv. 248177 - 01;
Sez. 1, n. 2354 del 20/5/1991, Bocchini, Rv. 187486 - 01); Osservato, quanto al secondo motivo, che, in disparte ogni questione sulla operatività dell'istituito dell'incompatibilità nell'ambito del giudizio di esecuzione, in ogni caso la pretesa incompatibilità del giudice non è motivo di nullità del provvedimento adottato e può essere fatta valere unicamente mediante dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che, ove non tempestivamente esercitata tale facoltà, è preclusa ogni ulteriore doglianza (Sez. 1, n. 11538 del 23/10/1997, Geremia, Rv. 209135 - 01;
Sez. 1, n. 120 del 13/1/1997, Fusco, Rv. 207372 - 01; più recentemente, Sez. 6, n. 18707 del 9/2/2016, Balducci, Rv. 266990 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto propone questioni già costantemente decise dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme