Criminal appeal dismissed for one charge due to prescription while partially allowed for sentencing reduction on the remaining charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the charge of theft under Article 612 of the Penal Code due to the expiration of the prescription period. Conversely, the appeal was declared inadmissible for the charge of illegal possession of drugs, as its prescription period had not yet expired. Consequently, the court reduced the total sentence by the amount attributed to the extinguished charge without remanding the case for new fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 1; Art. 161, comma 2; Art. 129, comma 1; Art. 620, lett. I) cod. pen.: When a crime within a joint offense is extinguished by prescription, the final sentence must be recalculated by deducting the penalty increase attributable to that extinguished crime, provided no new factual inquiries are required.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPOLETI VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 27/10/1958 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO v Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Vincenzo SPOLETI avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 3.4.2025 ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 15.3.2018 che lo ha condannato alla pena di undici mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 612, comma secondo, cod. pen.; Premesso che il ricorso si fonda sulla doglianza di omessa presa in considerazione da parte della Corte d'Appello della richiesta congiunta delle parti di declaratoria di estinzione dei reati contestati per prescrizione;
Ritenuto che la censura meriti di essere diversamente considerata in relazione ai due delitti ascritti a Spoleti e possa considerarsi fondata per il solo reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., i cui termini massimi di prescrizione di sette anni e sei mesi, in assenza di cause di sospensione, sono decorsi il 3.1.2025, prima della sentenza di secondo grado; Ritenuto, viceversa, che la prescrizione non fosse maturata per il reato di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (punito con pena edittale massima di sei anni e otto mesi di reclusione, superiore a quella prevista per l'altro reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.), per il quale i termini massimi di prescrizione - ai sensi degli artt. 157, comma primo, e 161, comma secondo, cod. pen. - sono di otto anni e quattro mesi e, dunque, verranno a scadenza (tenuto conto delle cause di interruzione ex art. 160 cod. pen.) in data 3.11.2025;
Ritenuto, quindi, che, a quanto fin qui osservato, consegua l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., per il quale deve essere dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione, trattandosi di questione inerente all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comporta la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 1, n. 9288 del 20/1/2014, Armato, Rv. 259788 - 01; Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238467 - 01); Ritenuto che il ricorso debba, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto; Aggiunto che, per effetto della estinzione per prescrizione del meno grave dei due reati tra i quali era stata riconosciuta la continuazione, si possa procedere fì direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., non essendo necessario nuovi accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 4594 del 17/1/2018, Cantile, Rv. 272019 - 01);
Considerato, pertanto, che la pena nei confronti di Spoleti debba essere diminuita di dieci giorni di reclusione e 244 euro di multa, pari all'aumento di pena che era stato individuato dai giudici di merito per il reato satellite, e conseguentemente debba essere rideterminata in dieci mesi e venti giorni di reclusione e 1.756 euro di multa;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art.612 c.p. contestato al capo b perché estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e determina la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.756