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Ordinanza — n. 36378/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to new aggravated robbery charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Supervision Tribunal's decision to revoke Fani Lazeni's probation following a new aggravated robbery charge. The Tribunal found the defendant's aggressive conduct and prior violation on the same day demonstrated an inability to control criminal impulses, justifying the revocation. The Court rejected the appellant's request for a re-evaluation of facts, emphasizing the Tribunal's discretionary power to assess incompatibility without re-reading evidence.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 177 c.p.p.: The supervisory tribunal possesses discretionary power to revoke alternative measures when the subject's conduct violates prescriptions, provided the decision is logically motivated; the court cannot re-evaluate factual elements or adopt different valuation parameters.

Parole chiave

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probation revocation aggravated robbery supervisory tribunal discretionary power inadmissible appeal criminal conduct factual assessment revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 177 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, De Martino
Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Pg in proc. Lupoli
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F.
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANI LAZENI nato a BRESCIA il 08/09/2003 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; trv

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Lazeni Fani avverso l'ordinanza con cui in data 15.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata al condannato il 29.10.2024, a seguito di una denuncia del condannato per una rapina aggravata del 3.3.2025; Premesso che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01), e che può, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenere che la violazione costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Pg in proc.

Lupoli, Rv. 210789 - 01) Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto per cui Fani è stato denunciato e che ha ritenuto grave la violazione delle prescrizioni della misura alternativa, trattandosi di una condotta rivelatrice di carica aggressiva e incapacità di contenimento degli impulsi criminali e tenuto conto che lo stesso giorno Fani era stato già sorpreso in compagnia di un pregiudicato pure in violazione delle prescrizioni della misura; Osservato che con i primi tre motivi di ricorso - il primo vertente sulla ricostruzione del fatto e sulla sua qualificazione, il secondo che censura la valutazione della incompatibilità tra la condotta e la prosecuzione della misura e il terzo che lamenta la mancata presa in considerazione della versione del ricorrente - si sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con l'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla decorrenza retroattiva della revoca, non si confronta specificamente con il provvedimento impugnato, il quale invece è munito di motivazione non manifestamente illogica, con cui il Tribunale di sorveglianza evidenzia adeguatamente che natura e entità delle violazioni sono manifestazioni del fallimento della misura alternativa, nonostante il minimo carico afflittivo delle prescrizioni fissate concretamente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle