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Ordinanza — n. 36377/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and procedural interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Agron Hoxha inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the appellant lacked standing to challenge the execution judge's decision because annulling the ruling would not prejudice his interests, as it would simply validate his original unilateral request. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the procedural violations alleged.

Regesto Legislator

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 103 c.p.p.: The court lacks standing to appeal an execution judge's decision regarding the application of continuous offense rules if annulment would not prejudice the appellant's interests, particularly when the appellant unilaterally requested the measure without prior agreement on sentencing.

Parole chiave

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lack of standing procedural interest execution judge continuous offense inadmissible appeal unilateral request court costs diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
pen.; Rilevato che il ricorso, con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al fatto che la richiesta era stata presentata senza che il condannato e il pubblico ministero avessero concordato ex art. 188 disp.
Art. 103 c.p.p.
Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018
sarebbe l'inammissibilità della originaria richiesta (Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018, Ben, Rv.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
pen.; Rilevato che il ricorso, con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al fatto che la richiesta era stata presentata senza che il condannato e il pubblico ministero avessero concordato ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018
sarebbe l'inammissibilità della originaria richiesta (Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018, Ben, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA AGRON nato il 22/08/1970 avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Agron HOXHA avverso l'ordinanza con cui in data 31.3.2025 il Tribunale di Pesaro, ;n funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai fatti oggetto di due sentenze irrevocabili di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al fatto che la richiesta era stata presentata senza che il condannato e il pubblico ministero avessero concordato ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen. l'entità della pena e, con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione allo svolgimento dell'udienza camerale in assenza dell'interessato che non aveva rinunciato ad essere personalmente presente;

Considerato che il ricorrente sia sprovvisto di interesse ad impugnare con riferimento ad entrambe le censure, in quanto l'eventuale annullamento del provvedimento per i motivi da lui proposti sortirebbe effetti pregiudizievoli nei suoi confronti; Ritenuto, quanto al primo motivo, che la sanzione dell'inosservanza dello schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. sarebbe l'inammissibilità della originaria richiesta (Sez. 1, n. 22298 dell'8/3/2018, Ben, Rv. 273138 - 01) e che, pertanto, alla proposizione del motivo di inammissibilità avrebbe interesse tutt'al più il pubblico ministero e non il difensore del condannato, che peraltro a quella inammissibilità ha dato corso con la presentazione unilaterale della richiesta di applicazione della continuazione senza concordare l'entità della pena;

Ritenuto, quanto al secondo motivo, che, in disparte la fondatezza nel merito, anche l'eventuale accoglimento della doglianza relativa alla rinuncia del condannato non sia aderente all'interesse del ricorrente, in quanto porrebbe nel nulla la decisione adottata dal giudice dell'esecuzione conformemente alla richiesta da lui presentata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, anche perché comunque privo di censura specifica in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice dell'esecuzione, con la conseguente 2 t< condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am