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Ordinanza — n. 36374/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual rebuttal against disciplinary findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's lawyer argued against the lower court's rejection of a parole request, but the appeal failed to specifically refute the disciplinary facts found by the Tribunal of Surveillance. The court ruled the appeal generic and infounded because it merely repeated previous grievances without presenting new evaluative elements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: An appeal against a Tribunal of Surveillance order is inadmissible if it fails to specifically rebut the factual and motivational grounds of the contested decision, remaining limited to reiterating prior grievances without new evaluative elements.

Parole chiave

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Tribunal of Surveillance parole request disciplinary facts inadmissible appeal re-socialization failure messa in libertà provvisoria allontanamento malgrado rischio di persecuzione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ERJON nato il 22/01/1992 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Erjon Mehmeti avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 16.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Roma del 30.5.2023, che aveva rigettato la concessione del beneficio della liberazione anticipata; Evidenziato che l'ordinanza impugnata ha disatteso il reclamo con la adeguata descrizione del fatto di rilievo disciplinare addebitato al ricorrente e con una congrua motivazione in ordine alla sua influenza negativa sul percorso rieducativo del condannato, in quanto sintomatico di mancata adesione all'opera di risocializzazione;

Osservato che, invece, il ricorso è rimasto generico, senza confutare specificamente le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza e limitandosi a reiterare la già disattesa doglianza formulata nel reclamo senza addurre elementi di valutazione diversi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de